Problema di circolabilità dell’Immobile donato

Spesso ci troviamo di fronte ad atti di donazione che sono stati fatti in buona fede senza preoccuparsi delle conseguenze che tali atti producono nel momento di una eventuale vendita.
Purtroppo la donazione non rende sicuro l’immobile in quanto agli eredi Legittimari viene riconosciuta una situazione di particolare privilegio dagli articoli 536 e seguenti del codice civile con riferimento alla successione dei loro stretti congiunti. L’articolo infatti, tiene conto di quanto il congiunto defunto abbia disposto in vita per donazione. L’ammontare del valore patrimoniale si calcola infatti sommando quanto il defunto abbia lasciato a titolo di eredità, al netto dei debiti, a quanto lo stesso, in qualità di donante, abbia lasciato in vita ai propri donatari.
Quando gli eredi legittimari ritengono che il valore patrimoniale lasciato sia insufficiente a coprire i diritti degli stessi, possono richiedere l’azione di riduzione in subordine, ed ulteriormente in subordine all’azione di restituzione, ed ulteriormente all’azione di restituzione contro terzi aventi causa dal donatario acquirente.
Pertanto ricapitolando, l’erede legittimario leso nei propri diritti, può agire anche contro i successivi acquirenti per ottenere la restituzione di quanto donato.
Da qui una serie di sentenze in cassazione con punti di vista diametralmente opposti, hanno ancor di più reso precaria la circolazione dei beni donati.
La soluzione per superare la problematica è la stipula di una polizza specifica che assicura il capitale investito e che tuteli tutte le parti compresi istituti bancari che rilasciano mutui.